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STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE
Art. 1 – E’ costituita, con sede in
Trescore Cremasco - Via
Papa Giovanni XXIII, n. 3
un’Associazione di Promozione Sociale denominata “ENDURO
SOCIAL CLUB”.
Il circolo adotta quale tessera quella nazionale AICS.
OGGETTO
Art. 2 – Il Circolo si propone di svolgere la propria
attività nel campo culturale,
ricreativo, sportivo, con l’intento di far conoscere la
disciplina dell’ enduro in
modo semplice, alla portata di tutti e senza finalità di
lucro.
L’impegno è quello di trasmettere a tutti ed in
particolare ai giovani il piacere di
praticare l’enduro nel pieno rispetto della natura che
ci circonda. Attraversare
scorci dimenticati della nostra campagna, delle rive dei
fiumi e delle vicine
colline, caratterizzate da soste che permettano di
apprezzare non solo il
paesaggio, ma anche la storia locale e le specialità
gastronomiche tipiche;
Art. 3 – Sono inoltre compiti del Circolo:
a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei
cittadini e alla sempre più
ampia diffusione della democrazia e della solidarietà
nei rapporti umani, alla
pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali
e collettive;
b) favorire l’estensione di attività culturali,
sportive, ricreative e di forme
consortili tra Circoli e le altre organizzazioni
democratiche;
c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando
attivamente alle forme
decentrate di gestione democratica del potere locale;
d) organizzare iniziative, servizi, attività culturali,
sportive, ricreative atte a
soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei
soci, ivi compresa
l’attività di partecipazione a gare a livello amatoriale
e campionati locali;
e) gestire impianti sportivi, attività turistiche, di
spettacolo, ambientali,
ricreative, assistenziali;
f) organizzare, nell’ambito della propria sede, ed
esclusivamente a favore degli
associati propri o di altri Circoli AICS, servizi
accessori quali l’attività di
mescita interna ed il servizio mensa curandone
direttamente o indirettamente la
gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986
n. 917, Testo Unico
art. 111, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli
enti di cui
all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25.8.1991 n.
287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute del Ministero
dell’Interno.
SOCI
Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato; al Circolo
possono aderire a tempo
indeterminato tutti i cittadini italiani e stranieri di
ambo i sessi.
Tutti i soci dovranno aver compiuto il 18° anno di età
in modo tale da poter
esercitare il diritto di voto in assemblea.
Art. 5 – Per essere ammessi a socio è necessario
presentare domanda di
ammissione al Circolo con la osservanza delle seguenti
modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
professione, residenza;
2) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed
alle deliberazioni degli organi
sociali.
E’ compito del legale rappresentante del Circolo o di
altro membro del
Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente,
valutare in merito
all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione a libro soci, dà
diritto immediato a
ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la
qualifica di “socio”. E’ pure
obbligatoria la tessera dell’AICS.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato
può presentare ricorso,
sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio
Direttivo, alla prima
convocazione.
Art. 6 – Qualora si manifestino motivi di
incompatibilità del nuovo socio con le
finalità statutarie e con i regolamenti del Circolo,
entro 30 (trenta) giorni
successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio
Direttivo ha la possibilità
di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso
sul quale si pronuncia in via
definitiva il Consiglio dei Probiviri del Circolo, o, in
mancanza di questo,
l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al
Consiglio Direttivo del
Circolo.
Art. 7 – I soci hanno diritto di partecipare a tutte le
manifestazioni indette dal
Circolo stesso.
Art. 8 – I soci sono tenuti:
1) al pagamento della tessera sociale e della tessera AICS;
2) alla osservanza dello Statuto, degli eventuali
regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese
eventuali integrazioni della
cassa sociale attraverso versamenti di quote
straordinarie.
Art. 9 – I soci sono espulsi o radiati per i seguenti
motivi:
1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente
Statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera
sociale, delle quote
sociali e della tessera AICS senza giustificato motivo;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e
materiali al Circolo.
In attesa della deliberazione definitiva, ove debba
procedersi ad opportuna
istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di
sospendere temporaneamente il
socio da ogni attività del Circolo.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal
Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per
morosità potranno
dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota
di iscrizione. Tali
riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea
dei soci.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il
provvedimento nella prima Assemblea
ordinaria.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 10 – Il patrimonio sociale è costituito:
1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà
del Circolo;
2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3) dal fondo di riserva.
E’ assolutamente vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 11 – Le somme versate per la tessera e per le quote
sociali, per la tessera
AICS non sono rimborsabili in alcun caso, né sono
trasmissibili per atti tra vivi.
La quota non è rivalutabile.
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Art. 12 – Il rendiconto economico e finanziario
comprende l’esercizio sociale
dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere
presentato
all’assemblea dei Soci entro il trenta aprile dell’anno
successivo.
Art. 13 – Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
1) il 10% al fondo di riserva;
2) il rimanente a disposizione per iniziative di
carattere culturale, sportivo e per
nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature.
ASSEMBLEA
Art. 14 – Le assemblee dei soci possono essere ordinarie
e straordinarie. Le
assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno
dei locali del Circolo
con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto
ad ogni socio o tramite
altro mezzo di comunicazione idoneo anche elettronico
(e-mail).
L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno
dell’assemblea.
Art. 15 – L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni
anno nel periodo che va
dal 1° gennaio al 30 aprile.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività
per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno
tre membri che propone
i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento
delle elezioni;
- approva il rendiconto economico consuntivo e
preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal
comma 2 dell’art. 13 del
presente statuto.
Art. 16 – L’assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi
necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei
Revisori Contabili, se
istituito;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei
soci;
- per lo scioglimento e la liquidazione del circolo.
L’assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla
data in cui viene
richiesta.
Art. 17 – In prima convocazione l’Assemblea, sia
ordinaria sia straordinaria, è
regolarmente costituita con la presenza di metà più uno
dei soci e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su
tutte le
questioni poste all’ordine del giorno; la seconda
convocazione può aver luogo
mezz’ora dopo la prima.
Art. 18 – Per deliberare sulle modifiche da apportare
allo Statuto o al
regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del
circolo, è
indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e
il voto favorevole dei 3/5
dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il
voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art. 19 – Le votazioni possono avvenire per alzata di
mano o a scrutinio
segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in
regola con le obbligazioni
sociali.
Deve essere garantita la libera eleggibilità degli
organi amministrativi, secondo
il principio del voto singolo, come previsto dall’art.
2532, secondo comma, del
Codice Civile.
Art. 20 – L’assemblea ordinaria e straordinaria, è
presieduta da un presidente
nominato dall’assemblea stessa. Il presidente nomina un
segretario che
provvederà a redigere il verbale dell’assemblea ed a
riportarlo su apposito
registro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di 5 a un massimo di
13 consiglieri eletti fra i soci e dura in carica un
anno.
Art. 22 – Il Consiglio elegge nel suo seno il
Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità
degli altri consiglieri in
ordine all’attività svolta dal Circolo per il
conseguimento dei propri fini sociali
(attività culturale, sportiva, turistica ecc.).
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
compongono la Presidenza. E’
riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri
membri fino ad un massimo
di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri
del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili e del
Collegio dei Probiviri sono
completamente gratuite e saranno rimborsate le sole
spese inerenti
all’espletamento dell’incarico.
Art. 23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce
ordinariamente ogni 90 giorni e
straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario
la Presidenza o ne
facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza
del Presidente la riunione
sarà presieduta dal Vice Presidente.
Art. 24 – Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti
dallo Statuto sulla base delle
linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea;
- determinare l’ammontare della quota annuale di
iscrizione all’associazione;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l’impiego del residuo del
bilancio da sottoporre
all’assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere
inerenti all’attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre
all’approvazione
dell’assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei
soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del
Circolo.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo
può avvalersi di
responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.
Detti responsabili
possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
Art. 25 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti, con prevalenza del
voto del Presidente in caso di parità.
IL PRESIDENTE
Art. 26 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma
sociale. In caso di assenza
o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo
stesso ricoperte spettano
ad un componente l’Ufficio di Presidenza. Convoca il
Consiglio Direttivo e
l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo
ritenga opportuno, ne
dirige le discussioni, fa emettere i mandati di
pagamento, vidima i processi
verbali del Consiglio e dell’Assemblea; firma tutta la
corrispondenza che viene
spedita dal Circolo; soprintende alla esecuzione di
qualsiasi deliberato. Le
mansioni inerenti la straordinaria amministrazione
dovranno essere
espressamente delegate.
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Art. 27 – Il Collegio dei Revisori Contabili si compone
di tre membri effettivi e
due supplenti eletti dall’Assemblea.
I Revisori durano in carica due anni e sono
rieleggibili; nelle riunioni di
Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo,
ma solo a quello
consultivo.
Art. 28 – Il Collegio è validamente costituito con la
partecipazione di almeno 2
dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente
che abbia maggiore
anzianità di iscrizione nel circolo; in caso di parità
di anzianità di iscrizione
presiederà il revisore più anziano d’età.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
Art. 29 – La decisione di scioglimento del Circolo deve
essere presa dalla
maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti
all’Assemblea straordinaria di cui
la validità è data dalla partecipazione del 50% del
corpo sociale. In seconda
convocazione sarà necessaria la maggioranza di 4/5 dei
presenti.
Lo scioglimento del Circolo avverrà ipso iure anche in
caso di revoca
dell’affiliazione AICS.
Art. 30 – In caso di scioglimento l’Assemblea delibera
con la maggioranza
prevista dall’art. 29 sulla designazione del patrimonio
residuo, dedotte le
passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente
statuto. Il patrimonio residuo
dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o ai
fini di pubblicità utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma
190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
L’assemblea che delibera lo scioglimento
dell’associazione e la nomina dei
liquidatori stabilisce i criteri di massima per la
devoluzione del patrimonio
residuo.
I liquidatori, tenuto conto delle deliberazioni
dell’assemblea e sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190
della legge 23 dicembre
1996 n. 662, sceglieranno l’associazione con scopi
analoghi o il fine di pubblica
utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo
diversa destinazione imposta
dalla legge.
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 31 – Per quanto non compreso nel presente Statuto
decide l’Assemblea a
maggioranza assoluta dei partecipanti.
Cremosano, 29 maggio 2006
Letto, firmato e sottoscritto
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